Statuto e Regolamento
Nuovo Statuto e Nuovo Regolamento
Approvato nella seduta dell’Assemblea Straordinaria del 05/07/2025
Il presente documento annulla e sostituisce le analoghe redazioni del 1903, 1974 e del 9 Novembre 2013.
Preso atto che l’Ente denominato Associazione Mineraria Sarda – con sede legale in Iglesias, Via Roma n.39, ha presentato – per il tramite della piattaforma RUNTS – richiesta di iscrizione nella Sezione “Associazioni di promozione sociale” di cui all’art. 46, comma 1, lett. B) del CTS; conseguentemente, è stata accolta la richiesta sopra richiamata ed iscritto l’Ente Associazione Mineraria Sarda nella Sezione “Associazioni di promozione sociale” di cui all’art. 46, comma 1, lett. B) del CTS; l’iscrizione è disposta con decorrenza dalla data di adozione della determinazione Regione Autonoma della Sardegna del 06/08/2025.
Premessa
Il 23 Febbraio 1896, si costituiva l’Associazione avente la denominazione Associazione Mineraria Sarda. Soci fondatori i Sigg. FERRARIS Erminio, ASPRONI Giorgio, LAMBERT Giovanni Battista, BERTOLIO Sollman, ANSELMO Michele, CAMERANA Enrico, CAPPA Gustavo, CAPPA Umberto, CASTOLDI Alberto, CATTANEO Roberto, CIARROCCHI Antonio, DANERI Attilio, FERRUA Camillo, FLORIS Carlo, MARX Carlo, MERLO Giovanni, MEZZENA Elviro, PELLATI Nicolò, PELOGGIO Adriano, PIGA Luigi, ROUX Anselmo, SANNA Edoardo, SANNA Riccardo, TESTA Leone, TRAVERSO Giovanni Battista, WARZE’ Alfonso, ZANCANI Elvidio, ZIMMERMAN Carlo; con Regio Decreto 29 Novembre 1903 detta Associazione è eretta in Ente Morale.
Consapevoli della necessità di mantenere e sviluppare per il futuro le finalità che in passato portarono alla costituzione della Associazione, i soci, per promuovere queste finalità hanno provveduto ad aggiornare ed integrare il presente Statuto così da adeguarlo alle disposizioni contenute nel “Codice del Terzo Settore” di cui al Decreto Legislativo N. 117/2017.
Nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore l’Associazione assume d’ora in poi la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale, senza finalità sindacali e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
Art. 1 – Denominazione, simbolo, sede e durata
- La denominazione dell’Associazione è integrata con la locuzione “Associazione di Promozione Sociale”, a seguito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L’assunzione di tale denominazione non comporta ulteriore modifica statutaria e sarà utilizzata nei rapporti con il pubblico ai sensi dell’art. 35 comma 5 del CTS.
- A seguito dell’avvenuta iscrizione al RUNTS la denominazione Associazione Mineraria Sarda – Associazione di Promozione Sociale va riportata in modo esteso o abbreviato (A.M.S.-A.P.S.) negli Atti Ufficiali, nella Carta Intestata, nei Timbri, nei Loghi Ufficiali, nelle Insegne, nelle espressioni pubbliche che rappresentino l’Associazione.
- Il Logo ufficiale dell’Associazione Mineraria Sarda è costituito da un cerchio in cui inscritto un Nuraghe con sovrapposti ad incrocio due martelli da miniera, negli spazi esterni all’incrocio, da sinistra verso destra sono riportate, in maiuscolo, le lettere puntate A. M. S. all’esterno, di contorno al cerchio è riportata la dicitura “Augendis Metallorum Studiis”. Dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS come Associazione di Promozione Sociale, il logo sarà integrato con la denominazione Associazione Mineraria Sarda – A.P.S. posizionata in basso, esterna al cerchio e riportata in orizzontale.
- L’Associazione ha Sede Legale nel Comune di Iglesias, Via Roma 39; un’eventuale modifica della sede legale in un comune diverso necessiterà di una modifica statutaria.
- L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.
- L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Finalità e attività
- L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità scientifiche, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione e svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Repubblica Italiana, rimanendo aperta e disponibile per collaborazioni e partecipazioni a programmi ed attività di carattere europeo e internazionale. Nel solco degli scopi statuiti dai Soci Fondatori, orientati allo sviluppo degli studi inerenti l’Arte Mineraria, l’Associazione si propone di preservare e sviluppare il patrimonio di conoscenze e competenze da essa detenuto, favorendo e promuovendo, in modo particolare, gli studi, le ricerche e gli scambi relativi alle questioni minerarie, alle Scienze della Terra, all’ Ingegneria, alla Chimica, alla Metallurgia, all’ambiente ed al patrimonio paesaggistico e di archeologia industriale legato alle attività minerarie, di pari alle discipline economiche, storiche e sociali ad esse correlate, sempre cooperando in tutte le questioni di interesse comune nell’ottica di favorire lo sviluppo economico e sociale della collettività. Gli intenti sopra richiamati sono conseguiti:
- mediante Assemblee periodiche degli associati e simpatizzanti;
- mediante pubblicazioni monografiche, sul periodico sociale “Resoconti dell’Associazione Mineraria Sarda”, nelle “Memorie dell’Associazione Mineraria Sarda” e mediante altri mezzi e/o supporti atti a favorirne la divulgazione, secondo quanto approvato dal Comitato Scientifico;
- mediante la promozione di giornate di studio le cui tematiche, approvate dal Consiglio Direttivo, possono essere proposte dai Soci;
- mediante l’organizzazione e il supporto ad eventi e attività di formazione ed aggiornamento tecnico-scientifico nei campi sopracitati, anche in collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni, Università e Ordini Professionali;
- grazie al contributo annuo che i Soci devono versare entro il 15 di gennaio di ogni anno, la cui entità viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Le attività che l’Associazione intende svolgere ricadono in uno o più settori delle attività di interesse generale previste all’Art. 5 del Codice del Terzo Settore e in particolare quelle riportate alle lettere: d) “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”; f) “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni”; h) “ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, incluse attività di carattere generale”. Ai sensi dell’Art 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, tali attività verranno esercitate in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L’Associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall’Art. 6 del Codice del Terzo Settore in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale previste all’Art.5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall’apposito Decreto Ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia.
- L’Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell’Art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e modalità in questo previste.
- Per il raggiungimento delle sue finalità e per l’esercizio delle attività sopra indicate, l’Associazione potrà tra l’altro, in via esemplificativa:
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- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui a breve o lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili pubblici e/o privati;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili od opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, per una loro valorizzazione e fruizione;
- collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca, ed altri Enti simili a carattere didattico, formativo, scientifico;
- partecipare ad Associazioni, Fondazioni ed Enti Istituzionali senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire il contatto e lo scambio tra l’Associazione e gli operatori delle attività programmate ed il pubblico in generale;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse dell’Associazione;
- svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell’Associazione, ivi compresa l’attività editoriale, o comunque a tutela e salvaguardia del patrimonio sociale.
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Art. 3 – Ammissione e numero dei soci
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- Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore ad un numero di sette persone fisiche così come stabilito dall’art. 35 del Codice del Terzo Settore.
- Possono essere soci dell’Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. L’ammissione alla Associazione è deliberata secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta ai sensi dell’Art. 21 del CTS; l’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una
domanda scritta che deve contenere:- l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.
- La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
- L’eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all’interessato entro sessanta giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio; l’interessato, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l’assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.
- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Art. 5 del presente Statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.
- Gli associati si dividono in Soci Ordinari e Soci Onorari. I Soci Ordinari versano un contributo annuo. I Soci Onorari non versano la quota, rispondendo comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci.
- Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci potrà attribuire la qualifica di Socio Onorario:
- a chi abbia contribuito o contribuisca in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
- a chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale;
- La qualifica di Socio Onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dal presente statuto per tutti i soci, ad eccezione del versamento delle quote. La partecipazione sociale è individuale e non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.
Art. 4 – Diritti e obblighi degli associati
- I soci hanno diritto di:
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti, e dalle delibere degli organi sociali;
- esercitare l’elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell’Associazione;
- chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- votare nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- prendere visione dei bilanci e dei libri sociali; al fine di esercitare tale diritto l’associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi; l’esame è esercitato presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo.
- I soci hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell’Associazione, dei soci e dei terzi;
- versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.
- L’attività prestata dai soci a favore dell’Associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.
Art. 5 – Perdia di qualifica di socio
- La qualifica di socio si perde per:
- morte;
- recesso;
- decadenza;
- esclusione.
- Il socio può recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso.
- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel versamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci; i soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo; la decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire per lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.
- L’assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:
- non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull’Associazione;
- in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l’Associazione o fomentino dissidio tra i soci.
- I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.
- Prima di procedere all’esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata A.R. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l’esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell’Assemblea.
- Il socio receduto o decaduto che voglia rientrare nell’Associazione dovrà ripresentare formale domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Organi sociali
- Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Organo di Controllo, ove costituito ai sensi dell’Art. 30 del Codice del Terzo Settore.
- Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo aventi i requisiti di cui all’Art. 30 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 7 – L’Assemblea: A) Competenze
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- L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione: è composta da tutti i soci. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo).L’ assemblea ha le seguenti competenze:
- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione;
- approva i regolamenti interni;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca i componenti dell’organo di controllo, ove costituito;
- nomina e revoca i componenti dell’organo di revisione, ove costituito;
- prende visione del rendiconto economico-finanziario, consulta i verbali ed esamina i libri sociali, approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto;
- prende atto e delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata e firmata da almeno un quinto dei soci;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali.
- L’assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:
- sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
- L’assemblea si svolge, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.
- L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione: è composta da tutti i soci. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo).L’ assemblea ha le seguenti competenze:
Art. 8 – L’Assemblea: B) Convocazione e Quorum
- L’assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo personale di tutti i soci come risultante nel libro dei soci, con preavviso di almeno quindici giorni; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta, con motivazione scritta, da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- L’avviso deve portare l’indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare; l’assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci: in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- L’assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Art. 9 – L’Assemblea: C) Votazioni e Verbali
- Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo; ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell’Associazione. L’espressione del voto potrà avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. I soci minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere: il diritto di voto è per essi attribuito a coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
- Le votazioni si esprimono, di regola e salva contraria deliberazione dell’assemblea stessa, per alzata di mano, salva l’elezione delle cariche sociali che avverrà con votazione segreta.
- L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- Le deliberazioni dell’assemblea devono essere poste a verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nell’apposito libro.
- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, assenti, astenuti o dissenzienti.
Art. 10 – Il consiglio direttivo: A) Costituzione
- Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nel cui numero è compreso il Presidente, eletti tra i propri soci maggiorenni: dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- Il Consiglio nomina al proprio interno il Vicepresidente e, tra i soci non Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri componenti o a singoli soci indicandone le funzioni e la durata; il Consiglio può, in ogni tempo, modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi componenti.
- Mancando durante l’esercizio uno o più consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, rimanendo in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; in caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio è necessario convocare, entro trenta giorni, l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio.
- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l’Art. 2382 C.C., per le cause di ineleggibilità e decadenza.
- L’Assemblea ordinaria dei soci può prevedere che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l’associazione aderisce.
Art. 11 – Il consiglio direttivo: B) Compiti e Funzionamento
- Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all’assemblea.
- Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro affidate ad altri soci, o dell’attività, gratuita o retribuita, di esperti in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività e scopi sociali.
- In particolare, il Consiglio Direttivo:
- delibera sull’attuazione dei programmi dell’attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall’assemblea;In particolare, il Consiglio Direttivo:
- delibera sull’ammissione dei soci;
- delibera sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell’Art. 6 del CTS, rispettando i criteri ed i limiti previsti dall’apposito Decreto Ministeriale;
- delibera sull’impiego dei fondi sociali, sull’accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata, su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- delibera sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- delibera sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all’assemblea dei soci;
- delibera su qualsiasi altro argomento riguardante l’associazione che venga proposto dal Presidente o da uno dei consiglieri;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordina le stesse;
- stabilisce, in conformità all’Art 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore, i criteri per i rimborsi ai volontari, associati o non associati, delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte a favore dell’Associazione;
- delibera su tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- delibera sulla nomina del Segretario, del Tesoriere, del Comitato Scientifico Editoriale, del Direttore dell’Archivio Storico, del Direttore della Biblioteca, e sulla assunzione dei relativi Regolamenti di funzionamento.
- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’Art. 2475/ter del C.C.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri: in quest’ultimo caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di necessità e urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso di due giorni; il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri; qualora il Presidente ne ravveda l’urgenza e/o l’opportunità, il Presidente può convocare l’intero Consiglio per via telematica e/o in videoconferenza o con mezzi analoghi, altresì autorizzando il singolo Consigliere, nei casi in cui si renda necessario, a partecipare con tali mezzi al Consiglio regolarmente convocato presso la sede sociale o dove altrimenti indicato.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; le sedute del Consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
- Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espressa per alzata di mano; di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell’apposito libro.
- I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo; nell’ipotesi di decadenza dalla carica, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, senza che i consiglieri subentrati superino la metà più uno dei consiglieri eletti dall’assemblea degli iscritti.
- Alla carica di Presidente possono accedere i Soci iscritti da almeno tre anni in regola con il pagamento delle quote associative, mentre alla carica di Consigliere possono accedere i Soci iscritti da almeno un anno in regola con il pagamento delle quote associative; il Consiglio uscente deve provvedere a recapitare a tutti i Soci la scheda e la busta conformi alla prassi di voto. Le schede per le votazioni segrete devono essere racchiuse in buste recanti un talloncino destinato alla firma del Socio votante: detta busta, opportunamente sigillata, deve essere contenuta entro altra busta e rinviata all’indirizzo della Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale, costituita da tre membri selezionati dal Consiglio uscente tra i Soci non candidati, deve accertare la conformità al requisito di Socio votante, staccare il talloncino e deporre le singole buste nell’urna precedentemente sigillata e contrassegnata dai componenti della Commissione Elettorale; Durante l’Assemblea a tal fine convocata, la Commissione Elettorale provvede allo scrutinio ed alla proclamazione del nuovo Consiglio Direttivo.
- Spetta al Consiglio Direttivo esercitare ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, questo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare, entro 15 giorni, l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. - Il Consiglio Direttivo decade:
- per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
Art. 12 – Il Presidente
- Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci e resta in carica per la medesima durata del Consiglio: può essere rieletto una sola volta.
- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede e convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee, nonché vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione utile.
- Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.
- In caso di morte, malattia e impedimento prolungato, dimissioni, recesso, o esclusione del Presidente o ogni altra ipotesi di cessazione della carica del Presidente accertata dal Consiglio Direttivo, spetta al Vicepresidente provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali, da celebrarsi nei successivi 15 giorni. La revoca del Presidente, ai sensi dell’art 25 comma 1 lett. a del Codice del Terzo Settore, è competenza esclusiva dell’Assemblea.
Art. 13 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Vicepresidente affianca il Presidente in carica in tutte le sue funzioni e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 14. Il segretario e il tesoriere
- Il Segretario, nominato ai sensi dell’art. 10 comma 2 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
- Il Tesoriere, nominato ai sensi dell’art. 10 comma 2 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere, di concerto con il Presidente, spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art. 15 – L’Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
- L’organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da tre membri eletti dall’assemblea, non necessariamente fra gli associati; almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’Art. 2397, c.2, del C.C.
- L’organo di controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile; nell’ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall’Art. 30, c.3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l’obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente.
- Esso nomina al suo interno un Presidente.
- Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’assemblea.
- I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’Art. 2399 del C.C., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale; essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art. 16 – Copetenze dell’Organo di controllo
All’organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell’Art. 30, commi 6 e 7 del CTS; in particolare lo stesso deve:
- vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’Art. 14 dello stesso CTS; l’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare alle riunioni dell’assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.
- Nei casi previsti dall’Art. 30, c. 6 del CTS, l’organo di controllo può anche esercitare la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro.
- L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato; può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere notizie ai Consiglieri sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 17 – Revisione legale dei conti
- Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 30, c. 6 del CTS, nei casi previsti dall’Art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro; gli stessi devono possedere requisiti di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale e non possono ricoprire cariche all’interno dell’Associazione.
- Nell’ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall’Art. 31, c. 2 del CTS, e in tutti i casi in cui cessi l’obbligatorietà di prevedere l’organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.
Art. 18 – Patrimonio, assenza di scopo di lucro, risorse economiche
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutti i ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a soci, lavoratori e collaboratori, fondatori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali a titolo esemplificativo:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- contributi dell’Unione Europea e/o di organismi sovranazionali od internazionali, dello Stato, di enti pubblici o privati, finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’Art. 6 del CTS;
- ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti laddove compatibili con il CTS;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall’art. 85 del CTS.
- Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale di cui all’Art. 6 del CTS per le attività diverse; per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell’Art. 56 del CTS.
- L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 19 – Esercizio sociale, bilancio
- L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
- Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’Art. 6 del CTS.
- Qualora le entrate dell’Associazione siano inferiori al limite previsto dall’Art. 13, c. 2 del CTS, è facoltà dell’Associazione redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa; in tal caso l’Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’Art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.
- L’Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’esercizio.
- Il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo dalla chiusura dell’esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i quindici giorni che precedono l’assemblea per consentire ai soci di prenderne visione.
- Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall’Art. 48 del CTS.
Art. 20 – Bilancio sociale
- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall’Art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il RUNTS.
Art. 21 – Libri sociali
- L’Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge, e in particolare:
- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono l’attività in modalità non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l’effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti.
Art. 22 – Volontari
- L’Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- L’attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
- L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’Associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell’Art. 17 del CTS.
Art. 23 – Lavoratori
- In conformità all’Art. 36 del Codice del Terzo Settore e fatto salvo quanto previsto dall’Art. 17, comma 5 del CTS, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- In presenza di lavoratori dipendenti l’Associazione si conforma a quanto previsto dall’Art. 16 del CTS.
Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale
- Il patrimonio sociale è indivisibile e l’Associazione ne trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività. Esso è rappresentato alle voci esposte al seguente elenco; i beni relativi alle lettere da a) a f), sono sottoposti a dichiarazione di tutela da parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali:
- dalla palazzina sociale;
- dal parco;
- dall’Archivio Storico;
- dalla Biblioteca;
- dagli arredi storici e dalle attrezzature;
- dai beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo:
dalle quote sociali e qualsiasi altro provento o lascito.
- In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere.
- Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’Art. 45, comma 1 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
Art. 25 – Regolamento
- Apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce i provvedimenti d’ordine e d’amministrazione che non sono contemplati nel presente Statuto.
Art. 26 – Norme finali e di rinvio
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del CTS e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, del Codice Civile, e delle altre norme vigenti.
Art. 26 – Norme transitorie
- Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
- Al momento dell’entrata in vigore dello Statuto tutte le cariche elettive rimangono in carica per lo scorcio di mandato residuo.
