Statuto e Regolamento


Il presente documento annulla e sostituisce le analoghe redazioni del 1903, 1974 e 1993.

Premessa

L’anno 1896, nel giorno 23 del mese di Febbraio, i Sigg. FERRARIS Erminio, ASPRONI Giorgio, LAMBERT Giovanni Battista, BERTOLIO Solman, ANSELMO Michele, CAMERANA Enrico, CAPPA Gustavo, CAPPA Umberto, CASTOLDI Alberto, CATTANEO Roberto, CIARROCCHI Antonio, DANERI Attilio, FERRUA Camillo, FLORIS Carlo, MARX Carlo, MERLO Giovanni, MEZZENA Elviro, PELLATI Nicolò, PELOGGIO Adriano, PIGA Luigi, ROUX Anselmo, SANNA Edoardo, SANNA Riccardo, TESTA Leone, TRAVERSO Giovanni Battista, WARZE’ Alfonso, ZANCANI Elvidio, ZIMMERMAN Carlo, dichiarano che tra essi comparenti, e tra quanti vi vorranno successivamente aderire, è costituita una associazione denominata “ASSOCIAZIONE MINERARIA SARDA”.

Detta Associazione è riconosciuta con Regio Decreto del 29 Novembre 1903.

Con Regio Decreto del 3 Giugno 1904 l’Associazione Mineraria Sarda è eretta in Ente Morale ed il suo Statuto approvato secondo il testo approvato nelle adunanze del 23 Febbraio 1896, 19 Dicembre 1897, 19 Marzo 1899, 17 Giugno 1900, 20 Aprile 1902.

Art. 1 – Costituzione, sede e denominazione

Essendo stata costituita come da premessa, è confermata ai sensi delle disposizioni vigenti l’associazione denominata “Associazione Mineraria Sarda”, con sede in Iglesias, via Roma n. 39.

L’Associazione è regolata dalle norme di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 2 – Durata e attività

L’Associazione ha durata illimitata e svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Repubblica Italiana, rimanendo aperta e disponibile per collaborazioni e partecipazioni a programmi ed attività di carattere internazionale.

Art. 3 – Scopo e oggetto sociale

Nel solco degli scopi statuiti dai Soci Fondatori, orientati allo sviluppo degli studi inerenti l’arte mineraria, l’Associazione si propone di preservare e sviluppare il patrimonio di conoscenze e competenze da essa detenuto, favorendo e promuovendo, in modo particolare, gli studi e gli scambi relativi alle questioni minerarie, alle scienze della terra, all’ingegneria, alla chimica, alla metallurgia, all’ambiente ed all’archeologia industriale, di pari alle discipline economiche, storiche e sociali ad esse correlate, sempre cooperando in tutte le questioni di interesse comune.

Gli intenti sopra richiamati sono conseguiti:

a) mediante Assemblee periodiche degli associati;

b) mediante pubblicazioni monografiche, sul periodico sociale “Resoconti dell’Associazione Mineraria Sarda”, nelle “Memorie dell’Associazione Mineraria Sarda” e mediante altri mezzi e/o supporti atti a favorirne la divulgazione, secondo quanto approvato dal Comitato Scientifico;

c) mediante la promozione di giornate di studio le cui tematiche, approvate dal Consiglio di Presidenza, possono essere proposte da Soci Individuali o Collettivi;

d) grazie al contributo annuo che i Soci devono versare entro la prima quindicina di ogni anno, la cui entità viene stabilita dal Consiglio di Presidenza.

Art. 4 – Soci

Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che, senza distinzione di genere e condizione, si occupano delle questioni ed attività attinenti agli scopi sociali.

Gli associati si distinguono in Soci Individuali e Soci Collettivi.

I Soci Individuali si dividono in Soci Ordinari, Soci Vitalizi, Soci Emeriti, Soci Onorari e Soci Juniores.

I Soci Ordinari pagano un contributo annuo, mentre i Soci Vitalizi pagano una quota “una tantum”, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Presidenza. I Soci Emeriti ed i Soci Onorari non pagano quota.

Gli studenti universitari, iscritti almeno al terzo anno di corsi di laurea attinenti agli scopi sociali, e gli studenti degli Istituti Tecnici Industriali Minerari, con anzianità almeno dal terzo anno scolastico, possono essere associati come Soci Juniores: la loro quota annua sarà pari alla metà di quella dei Soci Ordinari ed essi avranno gli stessi diritti dei Soci Ordinari, salvo quelli di votare e presentare nuovi Soci. Una volta perso lo status studentesco, il Socio Junior diverrà automaticamente Socio Ordinario, con conseguenti diritti e doveri.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza possono essere ammessi, in qualità di Socio Collettivo, Aziende, Enti e Società operanti nei campi di cui agli scopi sociali: la loro adesione viene formalizzata attraverso il versamento di un contributo annuo. I rappresentanti legali o le persone da loro delegate delle Aziende, Enti e Società anzidetti vengono invitati in tale veste a tutte le attività promosse dall’Associazione.

Art. 5 – Ammissione dei Soci

Coloro che desiderano far parte dell’Associazione debbono presentare domanda scritta indirizzata al Presidente e sostenuta da due Soci.

L’ammissione del nuovo Socio avviene mediante votazione segreta del Consiglio di Presidenza e diviene effettiva ed operante dopo l’avvenuto pagamento degli oneri relativi.

I Soci Emeriti ed Onorari sono nominati dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente.

Art. 6 – Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, esclusione, decadenza o recesso.

I Soci che risultano morosi da più di due anni vengono automaticamente considerati dimissionari, salvi restando i diritti dell’Associazione di recuperare le quote non incassate.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri:

a) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Prima di procedere alla sua esclusione, al Socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità. Il Socio receduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto:

a) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;

b) a partecipare alle Assemblee con diritto di voto ed accedere alle cariche associative, secondo le disposizioni del presente Statuto;

c) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i Soci sono tenuti:

a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli Organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione ed a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;

d) a versare la quota associativa annuale.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio di Presidenza;

3) il Presidente dell’Associazione;

4) il Vice Presidente;

5) il Segretario Tesoriere;

6) il Revisore dei Conti;

7) il Collegio dei Probiviri.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche elettive e di nomina consiliare hanno durata biennale, decadono con il rinnovo del Consiglio di Presidenza e sono rinnovabili senza limiti, salvo nel caso del Presidente, per il quale vale il limite di soli due mandati consecutivi.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea Ordinaria indirizza la vita dell’Associazione ed in particolare:

1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;

2) elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio di Presidenza, il Revisore dei Conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri;

3) delibera sul “Regolamento sui provvedimenti d’ordine e d’amministrazione”;

4) delibera l’esclusione dei Soci;

5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio di Presidenza riterrà opportuno sottoporle.

L’Assemblea Straordinaria delibera:

1) sulle modifiche allo Statuto;

2) sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio di Presidenza od almeno un decimo degli associati ne ravvisino la necessità.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o per mezzo telematico, da recapitarsi ai Soci almeno quindici giorni, ridotti a cinque in caso di convocazione urgente, prima della data della riunione e contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione, od in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i Soci.

Possono partecipare alle Assemblee, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali i Soci in regola con il versamento del contributo annuo, con tolleranza del ritardo nel pagamento per l’anno antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea.

Ogni Socio potrà all’occorrenza farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, previa delega scritta; ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua indisponibilità, dal Vice Presidente o dal componente più anziano del Consiglio di Presidenza. Valutate le necessità e l’opportunità, il Presidente può autorizzare la partecipazione all’Assemblea in via telematica e/o con mezzi analoghi ai Soci che ne facciano motivata richiesta.

Il Consiglio di Presidenza può stabilire che le decisioni dei Soci possano essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo che la deliberazione assembleare non sia richiesta da un decimo dei Soci o da due componenti del Consiglio di Presidenza. Nel caso di decisioni dei Soci adottate con consenso espresso per iscritto, tale consenso deve pervenire presso la sede sociale entro il termine stabilito dal Consiglio di Presidenza.

Art. 10 – Convocazione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, escluso il caso di deliberazione sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. Per la seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con esclusione del caso di deliberazione sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, sono valide quando siano approvate, per alzata di mano, dalla maggioranza degli associati presenti aventi diritto al voto.

In caso di decisioni dei Soci assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, tali decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 51% degli associati aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea e/o le decisioni dei Soci devono essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte congiuntamente al Presidente.

Art. 11 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza ha come suo compito precipuo il perseguimento delle finalità sociali: esso è composto da sette membri, di cui un Presidente e sei Consiglieri, tra i quali viene nominato il Vice Presidente.

Il Consiglio di Presidenza rimane in carica per la durata di due anni dalla sua elezione, è presieduto dal Presidente od in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Al Consiglio sono attribuite le funzioni di:

1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

2) coordinare la gestione corrente e l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

3) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

4) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

5) nominare il Segretario Tesoriere;

6) nominare i membri del Comitato Scientifico Editoriale;

7) nominare il Direttore dell’Archivio Storico, il Direttore della Biblioteca e l’Incaricato delle Relazioni con il Pubblico e per l’Organizzazione Interna;

8) adottare gli eventuali Regolamenti dell’Archivio Storico e della Biblioteca, nonchŽ quelli che di volta in volta si renderanno necessari;

9) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci, compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Art. 12 – Elezioni del Consiglio di presidenza

L’elezione del Consiglio di Presidenza è normalmente fissata in concomitanza con l’ultima Assemblea annuale o comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.

Recepite le indicazioni dei Soci, è facoltà del Consiglio uscente dare indicazione nominativa di quei Soci disponibili a candidarsi per ricoprire la carica di Presidente o di Consigliere; alla carica di Presidente possono accedere i Soci iscritti da almeno sei anni, mentre alla carica di Consigliere possono accedere i Soci iscritti da almeno tre anni.

Il Consiglio uscente deve provvedere a recapitare a tutti i Soci, almeno quindici giorni antecedenti la data fissata per l’apposita Assemblea, la scheda e la busta conformi alla prassi di voto. Le schede per le votazioni segrete devono essere racchiuse in buste recanti un talloncino destinato alla firma del Socio votante: detta busta, opportunamente sigillata, deve essere contenuta entro altra busta e rinviata all’indirizzo della Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale, costituita da tre membri selezionati dal Consiglio uscente tra i Soci non candidati, deve accertare la conformità al requisito di Socio votante, staccare il talloncino e deporre le singole buste nell’urna precedentemente sigillata e contrassegnata dai componenti della Commissione Elettorale. Durante l’Assemblea a tal fine convocata, la Commissione Elettorale provvede allo scrutinio ed alla proclamazione del nuovo Consiglio di Presidenza.

Alle cariche sociali sono nominati coloro che hanno riportato il maggior numero di voti: a parità di voti prevale l’anzianità di iscrizione, persistendo la parità decide la sorte.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno o più componenti del Consiglio di Presidenza decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nell’impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Presidenza.

Art. 13 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno od almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per mezzo telematico, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Di regola, esso viene convocato presso la sede sociale ma, in casi straordinari, il Presidente può disporne la convocazione anche altrove.

Qualora il Presidente ne ravveda l’urgenza e/o l’opportunità, il Presidente può convocare l’intero Consiglio per via telematica e/o in videoconferenza o con mezzi analoghi, altresì autorizzando il singolo Consigliere, nei casi in cui si renda necessario, a partecipare con tali mezzi al Consiglio regolarmente convocato presso la sede sociale o dove altrimenti indicato.

Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio assiste senza diritto di voto il Segretario, cui compete la verbalizzazione delle sedute: tali verbali, sottoscritti dallo stesso Segretario e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Presidenza.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.

Egli viene eletto dall’Assemblea fra i Soci Individuali, Ordinari e Vitalizi, deve essere iscritto all’Associazione da almeno sei anni consecutivi e può essere immediatamente rieletto una sola volta.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente viene nominato nel suo seno dal Consiglio di Presidenza all’atto del suo insediamento.

Il Vice Presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e nei casi in cui abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Art. 16 – Segretario Tesoriere

Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Presidenza nella prima riunione dopo le elezioni, venendo scelto fra i Soci di provate capacità non eletti al Consiglio medesimo.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente, cura l’archivio corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Il Segretario ha altresì la funzione di Tesoriere, usufruendo della collaborazione dell’Incaricato alle Relazioni con il Pubblico e per l’Organizzazione Interna, che opera in tale ufficio con funzioni di assistente alla Segreteria: a quest’ultimo pertiene anche la redazione e l’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili e la cura degli impianti tecnologici della sede sociale.

Il Segretario è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio di Presidenza le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

Art. 17 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea tra persone di comprovata esperienza e capacità, anche non Soci.

Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del Segretario Tesoriere.

Alla fine di ciascun esercizio, il Revisore deve predisporre un’apposita relazione ai bilanci, con cui esporre all’Assemblea dei Soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell’anno.

Art. 18 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea fra i Soci stessi.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli Soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra i Soci, fra l’Associazione ed i Soci e fra gli organi dell’Associazione. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito all’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art. 19 – Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile e l’Associazione ne trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività. Esso è costituito:

1) dalla palazzina sociale;

2) dal parco;

3) dall’Archivio Storico;

4) dalla Biblioteca;

5) dagli arredi e dalle attrezzature;

6) dai beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;

7) dai contributi dei propri Soci;

8) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

Unitamente al simbolo sociale ed al motto storico, bene immateriale dell’Associazione è il patrimonio conoscitivo e professionale apportato dai Soci per quanto alle scienze e discipline connesse con la valorizzazione delle risorse minerali, nazionali ed internazionali.

Art. 21 – Esercizio sociale

L’Esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni Esercizio deve essere predisposto dal Consiglio di Presidenza il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione per i dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, rimanendo a disposizione di tutti i Soci.

Art. 22 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i Soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

Art. 23 – Regolamento

Apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza, stabilisce i provvedimenti d’ordine e d’amministrazione che non sono contemplati nel presente Statuto.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.


Art. 1 – Accesso alla sede e servizi

La sede sociale è regolarmente operativa per la sua fruibilità dal Martedì al Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, salvo altri orari e modalità da concordare secondo necessità.

Per le modalità di accesso all’Archivio Storico ed alla Biblioteca valgono le disposizioni di cui agli specifici Regolamenti adottati dal Consiglio di Presidenza.

La riproduzione di documenti ed i servizi di segreteria sono gratuiti per tutti i Soci, mentre ai terzi può essere richiesto un contributo forfettario, determinato dal Consiglio di Presidenza.

Art. 2 – Relazioni esterne

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, nonchŽ avvalersi, nei casi previsti dalla legge, di professionisti abilitati o persone qualificate.

Gli spazi della sede sociale, il parco e quant’altro nella disponibilità dell’Associazione possono essere temporaneamente concessi e/o locati a terzi che ne facciano apposita istanza, motivata e rivolta al Consiglio di Presidenza, cui spetta la valutazione e l’accettazione della richiesta.

Art. 3 – Coinvolgimento non Soci

La partecipazione alle attività dell’Associazione Ð ovvero presentazioni di lavori, gite sociali, momenti di convivialità, etc. Ð può essere estesa anche a non Soci.

Art. 4 – Pubblicazioni sociali

Le pubblicazioni dell’Associazione sono diffuse gratuitamente a tutti i Soci in regola con le quote sociali.

I non Soci interessati alla pubblicazione, o i Soci richiedenti una seconda copia, possono usufruirne previo versamento di un corrispettivo forfettario determinato dal Consiglio di Presidenza.

Pubblicazioni e memorie sociali sono presentate ai Soci e quant’altri interessati in occasione della consueta Assemblea nel mese di dicembre, in occasione della Santa Barbara.

Art. 5 – Presidente uscente

Il Presidente uscente, per scadenza di mandato o perchè non rieletto, può partecipare senza diritto di voto, su invito del neo Presidente, alle riunioni del Consiglio di Presidenza per il biennio immediatamente successivo.

Art. 6 – Servizi diversi

Alcuni Consiglieri possono ricevere la delega dal Presidente per le attività inerenti la sede ed il patrimonio sociale, le pubblicazioni sociali, le relazioni esterne e con i Soci Collettivi; tra questi, il delegato per il patrimonio sociale deve avere residenza nel Comune di Iglesias o viciniore.

Tra i Consiglieri, oppure tra altri Soci provvisti di confacente competenza, il Consiglio di Presidenza nomina il Direttore dell’Archivio Storico, il Direttore della Biblioteca e l’Incaricato delle Relazioni con il Pubblico e per l’Organizzazione Interna.

Il Consiglio di Presidenza può nominare anche un Responsabile del Sito Internet, preferibilmente scelto fra i Soci di provata capacità, o, in alternativa, scelto fra i liberi professionisti.

Le succitate cariche di nomina consiliare hanno durata biennale e decadono con il rinnovo del Consiglio di Presidenza.

Art. 7 – Comitato Scientifico

Il Consiglio di Presidenza provvede alla costituzione di un Comitato Scientifico Editoriale, cui compete la recensione delle comunicazioni scientifiche, presentate nelle Riunioni sociali, in relazione alla loro possibile stampa sul Periodico o sulle Memorie.

Il Comitato è costituito da quattro membri, scelti fra elevate professionalità del mondo scientifico, accademico ed industriale.

Il Comitato ha durata biennale, prorogabile per un ulteriore biennio.

I membri del Comitato sono rieleggibili senza limite di mandato.

Art. 8 – Libri sociali e i registri contabili

I libri sociali e i registri contabili che l’Associazione deve tenere sono:

1) il libro dei Soci;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza;

4) il libro delle deliberazioni del Revisore dei Conti;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;

6) il libro giornale della contabilità sociale;

7) il libro dell’inventario;

Tali libri devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario Tesoriere in ogni pagina.