Archivio Storico

Accedi all'Archivio Storico

L’accesso è possibile previo appuntamento inviando una mail al seguente indirizzo:

  • archivio@associazioneminerariasarda.it

Clicca nel link per accedere al Catalogo dell’Archivio Storico dell’AMS.

Leggi il catalogo

Regolamento dell’Archivio Storico

Approvato dal Consiglio di Presidenza del 18 giugno 2021

Art. 1 – Carattere e finalità

L’Archivio Storico dell’Associazione Mineraria Sarda è patrimonio dell’Associazione. I locali che lo ospitano hanno la stessa sede dell’Associazione, in via Roma 39 a Iglesias. Il fondo è costituito dalla documentazione e dal materiale cartografico e fotografico prodotto dall’Associazione Mineraria Sarda, dall’Associazione Esercenti Miniere, dall’Associazione Nazionale Controllo della Combustione – Sottosezione di Iglesias e dall’Associazione fra Utenti di Caldaie a Vapore – Iglesias, dichiarato il 30 novembre 2005 di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna e pertanto sottoposto alla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2 – Direzione e gestione

Alla gestione dell’Archivio Storico, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia archivistica, sovrintende il Direttore: egli ha incarico biennale, rinnovabile, è nominato dal Consiglio di Presidenza nella prima riunione all’atto del suo insediamento, scelto preferibilmente, ma non esclusivamente, tra i soci. In caso di decadenza del Consiglio di Presidenza, decade anche la nomina del Direttore, che garantirà comunque il servizio ordinario fino a nuova nomina. Può essere coadiuvato da uno o più archivisti, nominati dal Consiglio di Presidenza tra i soci oppure tra i non soci purché professionalmente qualificati, in tal caso deliberando forme, tempi e oneri della collaborazione.

Gli orari, le chiusure straordinarie e i rapporti con il personale sono disciplinati dal Consiglio di Presidenza: al Direttore spetta coordinare e amministrare gli aspetti organizzativi dell’Archivio. L’incarico di Direttore dell’Archivio Storico può essere associato a quello di Direttore della Biblioteca per espressa determinazione del Consiglio di Presidenza.

Alla chiusura dell’anno, il Direttore è tenuto a presentare al Consiglio di Presidenza una relazione in cui siano messi in evidenza le attività, i servizi erogati e i progetti realizzati o in corso.

Per svolgere compiutamente le sue funzioni l’Archivio può avvalersi anche di giovani del Servizio Civile Volontario Nazionale e/o di stagisti e tirocinanti provenienti da facoltà universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura dell’Associazione Mineraria Sarda.

Art. 3 – Donazioni

L’accoglimento di donazione o richiesta di deposito di archivi e/o documenti da parte di soggetti pubblici o privati viene deliberata dal Consiglio di Presidenza su proposta del Direttore dell’Archivio Storico, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa interna, sentito il parere della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna.

Art. 4 – Consultazione

L’accesso all’Archivio Storico è libero e gratuito, ai soci e ai non soci, secondo le norme stabilite in questo regolamento.

Gli utenti sono tenuti ad apporre il proprio nome e cognome e la propria firma nel registro delle presenze.

L’accesso alla consultazione dell’Archivio Storico è consentito, tramite la Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, previa la compilazione e sottoscrizione del Modulo di autorizzazione alla consultazione archivistica. Sul modulo andranno indicati nome e cognome, recapiti, ente o istituto per cui si svolge la ricerca, oggetto della ricerca, fondi archivistici e relative unità archivistiche di cui si richiede la consultazione.

L’utente non può utilizzare il materiale archivistico consultato per finalità non indicate nella scheda di richiesta di autorizzazione, non può cederlo ad altri e non può pubblicare, integralmente o parzialmente, documenti dell’Archivio Storico senza esplicita autorizzazione.

È vietato trasferire il materiale in consultazione fuori dalla sala di studio. I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo; è pertanto vietato alterare l’ordine delle carte all’interno delle unità archivistiche, estrarre documenti dai relativi fascicoli, apporre sui documenti annotazioni, anche a matita, appoggiare fogli e schede di lavoro.

Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato o che siano esclusi dalla consultazione ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 5 – Riproduzione

L’utente può chiedere l’autorizzazione alla riproduzione dei documenti, tramite la Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, compilando il Modulo apposito. La riproduzione con mezzi personali è consentita esclusivamente all’interno della struttura. La riproduzione può altresì essere richiesta al personale dell’Archivio Storico che provvederà con i mezzi in dotazione alla struttura.

È esclusa la riproduzione fotostatica.

L’autorizzazione alla riproduzione dei documenti è strettamente personale e concessa esclusivamente per motivi di studio. Per ulteriori utilizzi (pubblicazioni su carta stampata o on line, esposizioni, uso commerciale o pubblicitario, ecc.) deve essere richiesta apposita autorizzazione, specificando la destinazione. Ogni riproduzione dovrà indicare l’identificazione dell’immagine e la fonte, riportando esplicitamente la dicitura “per gentile concessione dell’Archivio Storico dell’Associazione Mineraria Sarda” e l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Non è possibile riprodurre integralmente il contenuto di un’unità archivistica. La percentuale di quanto può essere riprodotto di un’unità archivistica varia a seconda della sua entità e della tipologia di documentazione contenuta e sarà valutata in sede di accoglimento dell’istanza.

L’utente non può utilizzare il materiale archivistico riprodotto per finalità non indicate nella scheda di autorizzazione, non può cederlo ad altri e non può pubblicare, integralmente o parzialmente, documenti dell’Archivio senza esplicita autorizzazione.

Sono esclusi dalla riproduzione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato o che siano esclusi dalla consultazione ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

I costi per la riproduzione sono stabiliti nel tariffario approvato dal Consiglio di Presidenza.

Art. 6 – Prestito

I documenti dell’Archivio Storico sono esclusi dal prestito.

È consentito il prestito temporaneo per mostre, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, previa formale richiesta inoltrata al Direttore, la valutazione del Consiglio di Presidenza e l’autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna.

Art. 7 – Norme finali

L’utilizzazione, in qualsiasi forma e modo, non autorizzata di materiale archivistico e documentario di proprietà dell’Associazione Mineraria Sarda è perseguibile a termini di legge.

La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L’utente è tenuto a far pervenire all’Associazione Mineraria Sarda copia o segnalazione delle pubblicazioni in cui sia stato utilizzato o citato materiale archivistico conservato nell’Archivio.

Il mancato rispetto delle suddette norme è perseguibile a termini di legge e ai trasgressori potrà essere ritirato temporaneamente, o definitivamente, il permesso di frequentare l’Archivio, salva l’azione per il rifacimento di danni e per le eventuali sanzioni penali.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non precisato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di Archivi storici e loro consultazione con particolare riferimento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 – Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Presidenza e può essere modificato con delibera del Consiglio stesso.


Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (modificato in n. 42 dall’errata corrige pubblicata nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2004) recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio si è dichiarato che l’archivio dell’Associazione Mineraria Sarda conservato in via Roma n. 39, Iglesias è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


  • Raccolta di 70 ingrandimenti rilegati 1:10,000 delle carte topografiche dell’Istituto Geografico Militare
  • Ca. 30 carte topografiche telate fine ‘800 primi ‘900
  • Carta della Sardegna dell’Ing. Giovanni Girolami anni ’50 del Novecento
  • Due scatole contenenti disegni e cartografia con limiti delle concessioni 1910-40
  • Libro quote soci e spese ordinarie 1936-40
  • Libri cassa dal 1900 al 1960
  • Registri entrate e uscite 1908-1933
  • Mastri 1909-1924
  • Libri di resoconti della riunioni 1903-1909
  • Libri verbali 1902-1938
  • Copia lettere 1900-1941
  • Due rubriche soci
  • Rubrica con elenco delle riviste giunte in Associazione
  • Tre scatole e due faldoni di corrispondenza 1930-31
  • Ritratti ingegneri Bertolio e Brassey alle pareti
  • Diploma di medaglia d’argento assegnato all’Associazione
  • Album fotografico che documenta il viaggio di Mussolini a Montevecchio 1942
  • Album fotografico che documenta la costruzione della fonderia di S. Gavino
  • Plastico delle zone minerarie dell’Iglesiente con presunti filoni e strati di carbone