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(AGGIORNATO CON IL REFERENDUM INDETTO NELL’ANNO 1993)

Art. 1


E’ costituita un’ Associazione Mineraria Sarda con sede in Iglesias.


Art. 2


Scopo dell’Associazione è di sviluppare tutti gli studi interessanti il campo geominerario, della chimica industriale e della metallurgia e di cooperare in tutte le questioni di interesse comune. L’ attività culturale sociale verrà ulteriormente estesa al campo delle discipline socio-economiche e storico-industriali nonché ad altre delle quali si ravvisi la correlazione con le precedenti.


Art. 3


L’ Associazione sarà costituita da tutti coloro che si occupano degli studi di cui all’art.2. Potranno entrarvi altresì, come Soci Juniores, gli studenti universitari delle dottrine tecniche che siano iscritti almeno al terzo anno. La quota annua dei Soci Juniores sarà pari ad un quarto di quella dei Soci Ordinari; essi potranno divenire Soci Vitalizi ed avranno gli stessi diritti dei Soci Ordinari salvo quelli di votare e di presentare nuovi Soci.
I Soci individuali possono essere Ordinari e Vitalizi. I primi pagano un contributo annuo, i secondi “una tantum” come stabilito dal Consiglio di Presidenza. Le Aziende, Enti e Società operanti nel campo di cui all’art. 2 possono essere ammessi in qualità di Soci collettivi al fine di facilitare, mediante il pagamento di un contributo annuo, il conseguimento dello scopo di cui all’art. 2, previa approvazione del Consiglio di Presidenza.
I dirigenti delle Aziende, Enti e Società anzidetti verranno in tale veste invitati a tutte le manifestazioni di rilievo promosse dall’Associazione e non contemplate dallo Statuto sociale.


Art. 4


L’interno di cui all’art. 2 sarà conseguito:
a) mediante Assemblee periodiche degli associati;
b) mediante lettura in Assemblea e pubblicazione dei lavori approvati da apposita commissione;
c) mediante una nuova pubblicazione sociale “Memorie dell’Associazione Mineraria Sarda” con cadenza da stabilire, in quanto riservata alle memorie scientifiche di spiccata originalità e di maggior mole e sotto il controllo di apposito comitato “aut similia”;
d) mediante un contributo annuo, da pagarsi dai Soci nella prima quindicina di ogni anno, la cui entità verrà stabilita dal Consiglio di Presidenza.


Art. 5


La prima riunione di ogni anno, da tenersi entro il mese di gennaio, è l’ assemblea generale dei Soci ed in essa si procederà alla nomina delle cariche sociali. Le Assemblee e riunioni sociali vengono prefissate dal Consiglio di Presidenza ma non devono essere in numero minore di cinque all’anno.


Art. 6


L’Associazione è retta da un Consiglio di Presidenza costituito dal Presidente, da due vice Presidenti – uno dei quali vicario – e da tre consiglieri per elezione dei Soci come detto nell’art. 7.


Art. 7


I Soci eleggono direttamente il Presidente e cinque altri componenti il Consiglio di Presidenza; entro questa vengono di concerto stabilite le cariche in base a proprio regolamento interno. I Consiglieri potranno avere la delega dal Presidente per le attività seguenti: sede e patrimonio sociale (con residenza ad Iglesias o viciniore ); pubblicazioni sociali; relazioni esterne e con i Soci Collettivi.
Il Segretario sarà incarico meramente esecutivo su direttive della Presidenza dalla quale potrà essere scelto fra giovani e volenterosi e volenterosi Soci, e avrà collaborazione di un incaricato retribuito a tempo determinato.


Art. 8


Il Presidente, da eleggere fra i Soci individuali, ordinari, vitalizi e anziani, deve appartenere all’Associazione da almeno nove anni e può essere immediatamente rieletto una sola volta. Egli è il rappresentante naturale dell’Associazione, presiede le Assemblee e può convocarle ogni qualvolta lo reputi necessario, o allorquando almeno dieci Soci ne facciano domanda scritta. Il Presidente uscente, se non rieletto, fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza successivo.


Art. 9


La nomina delle cariche sociali sarà fatta per votazione segreta, interpellando per iscritto tutti i Soci almeno quindici giorni prima della votazione. Tutte le cariche sono valide per due anni e sono rinnovabili.
Possono essere eletti alle cariche sociali solamente i Soci individuali ordinari, vitalizi e anziani.


Art. 10


Tutte le deliberazioni delle Assemblee saranno valide se approvate a maggioranza relativa di voti, salvo che modificazioni allo statuto, nel qual caso è necessario il voto affermativo di due terzi dei Soci iscritti.


Art. 11


Coloro che desiderano di far parte dell’Associazione debbono redigere domanda scritta, appoggiata da due Soci, al Presidente, il quale chiederà il voto segreto del Consiglio di Presidenza sull’ammissione. L’ammissione diverrà effettiva ed operante dopo avvenuto pagamento degli oneri relativi.


Art. 12


Tutti i Soci si impegnano di far parte dell’Associazione per tre anni decorribili dal primo gennaio dell’anno in cui furono ammessi. I Soci che risultano morosi da più di due anni vengono automaticamente considerati dimissionari, salvi restando i diritti dell’Associazione di recuperare le quote non incassate.


Art. 13


Apposito regolamento, approvato dall’Assemblea, stabilirà i provvedimenti d’ordine e d’amministrazione che non sono contemplati nel presente statuto.

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